Art. 3.
(Regolarizzazione dei trattati o degli accordi internazionali stipulati in forma segreta).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il testo dei trattati o degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.
      2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, deliberando a maggioranza, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denunzia dei trattati o degli accordi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, resa esecutiva dalla legge 12 febbraio 1974, n. 112.
      3. Nel caso non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi trattati o accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, il Governo ne riferisce al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che può disporre, deliberando a maggioranza, la pubblicazione del testo dei trattati o degli accordi medesimi nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
      4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo

 

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unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, i trattati o gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi trattati o accordi stipulati conformemente alla Costituzione e alle leggi vigenti.